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C. 22/11/2002 n. 1489-la data di ultimazione e di entrata a regime dell'iniziativa agevolata; - la conformità del sopracitato elenco e della documentazione allegata ai documenti originali e la regolarità da un punto di vista fiscale di questi ultimi; -che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione delle iniziative oggetto della specifica domanda di agevolazione; - che tutti i materiali, macchinari, impianti e attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti e installati nell'unità locale oggetto dell'investimento e sono di "nuova fabbricazione", ad eccezione di quelli rilevati nell'ambito della tipologia "acquisto di attività preesistente"; - che le spese non si riferiscono a spese di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione; -che l'impresa risulta in regola con gli obblighi derivanti dalla normativa in relazione alle eventuali opere murarie previste; - che le forniture sono state completamente pagate e che eventuali sconti o abbuoni sono evidenziati nelle relative fatture. Qualora l'impresa non adempia entro il termine sopraindicato, l'Amministrazione assegnerà un termine per adempiere, decorso il quale provvederà alla revoca delle agevolazioni. A tale richiesta deve essere allegata la documentazione finale di spesa che consiste in: 1) certificato di iscrizione, rilasciato dalla competente CCIAA, attestante la vigenza dell'impresa; 2) copia delle fatture; 3) dichiarazioni liberatorie dei fornitori redatte secondo lo schema di cui all'Allegato n. 11 o altra documentazione comprovante l'avvenuto pagamento; 4) in caso di acquisizione di attività preesistente, copia dei contratti di compravendita accompagnati da perizia giurata o copia dei contratti di affitto di azienda (o ramo d'azienda); 5) copia dei contratti di leasing; 6) verbale di consegna dei beni in caso di leasing; 7) documentazione attestante il pagamento dei canoni in caso di leasing; 8) copia dei contratti di fornitura di servizi reali; 9) copia dei contratti, inclusi gli eventuali contratti di franchising, e/o lettere di incarico stipulati con riferimento alle spese relative a studi di fattibilità, piani di impresa, quote iniziali dei contratti di franchising ecc. di cui al punto 4.1 lettera f); 10) solo per i progetti innovativi e i programmi di sola acquisizione di servizi reali, copia del bilancio relativo all'esercizio preceden- Gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni previsti dal Regolamento. 13.5 Dalla seconda quota è trattenuto un importo pari al 10% dell'agevolazione concessa, da erogare dopo i controlli della documentazione finale di spesa da parte dell'Amministrazione competente. L'erogazione della quota a saldo del 10% è comunque effettuata entro nove mesi dal ricevimento della documentazione finale di spesa dell'impresa beneficiaria, previa rideterminazione in relazione al tasso effettivo di attualizzazione/rivalutazione, all'ammontare degli investimenti ammissibili ed alla effettiva realizzazione temporale degli stessi, fermo restando che gli impegni assunti con il provvedimento di concessione non possono essere in alcun modo aumentati. Per le iniziative con investimenti ammessi inferiori a Euro 103.291,38 il predetto termine di nove mesi è ridotto alla metà. 13.6 Si rammenta, come previsto all'articolo 15 del Regolamento, che l'ultimazione del programma di investimenti deve avvenire non oltre 24 mesi dalla data del Decreto di concessione del contributo. Tale termine è perentorio, pertanto, qualora gli investimenti siano stati effettuati solo in parte, il contributo è erogato in proporzione ai soli investimenti realizzati, purchè il loro ammontare complessivo non sia inferiore al 60% del totale degli investimenti ammessi e purchè il programma realizzato sia funzionalmente equivalente a quello approvato e cioè non si discosti sostanzialmente da quest'ultimo per natura e obiettivi. Le eventuali variazioni rispetto a quanto le imprese hanno attestato nelle domande, che intervengono successivamente alla concessione e durante il periodo di realizzazione del programma di investimenti, sono tempestivamente comunicate all'Amministrazione competente per le conseguenti valutazioni. Qualora una Regione ovvero una Provincia Autonoma, ai fini dell'integrazione delle risorse finanziarie statali ad essa assegnate ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento, attinga a risorse cofinanziate con i Fondi Strutturali dell'Unione Europea, per poter consentire il pieno rispetto delle scadenze fissate dalla normativa comunitaria per gli impegni di spesa e per l'erogazione a saldo delle agevolazioni, i termini e le condizioni ordinarie stabiliti dalla presente Circolare per l'ultimazione dei programmi agevolati e la presentazione della documentazione finale di spesa potrebbero subire modifiche che, comunque, la Regione stessa ovvero la Provincia Autonoma stessa renderà note e riporterà nei decreti di concessione dei programmi interessati. 14 – Revoche 14.1 Il soggetto concedente le agevolazioni provvede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni medesime, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento, qualora a) per le stesse spese oggetto della domanda di agevolazione siano state ottenute altre agevolazioni previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche b) i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste dalla Legge o dal Regolamento e in particolare il venir meno delle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della Legge, in ordine alla presenza femminile nell'impresa c) i beni oggetto dell'agevolazione risultano essere stati ceduti, alienati o distratti, nei cinque anni successivi alla data del Decreto di concessione dell'agevolazione d) gli elementi che hanno determinato l'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria subiscano variazioni superiori ai limiti di scostamento indicati con il Decreto di cui all'articolo 10, comma 2 del Regolamento e) l'ammontare degli investimenti realizzati alla scadenza del termine perentorio di cui all'articolo 15, comma 5 del Regolamento risulti inferiore al 60% degli investimenti ammessi; Danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere b), d), e); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui alle lettere a), c). 14.2 Nei casi di revoca parziale, ai fini della rideterminazione dell'ammontare delle agevolazioni si procede alla distribuzione per anno solare delle spese ammesse. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le agevolazioni non siano state ancora interamente erogate, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sulla quota ancora da erogare. In caso di recupero conseguente a provvedimenti di revoca, sia attraverso detrazione dalle quote ancora da erogare che attraverso restituzione da parte dell'impresa, il relativo ammontare è restituito maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data della restituzione del contributo, ai sensi dell'articolo 20, comma 2 del Regolamento. Nei casi di revoca di cui alla lettera c) del precedente punto 13.1 la misura del predetto tasso è maggiorata di cinque punti percentuali. 15 - Ispezioni 15.1 L'Amministrazione competente per l'attività istruttoria può effettuare verifiche, anche a campione, presso le imprese richiedenti, in qualsiasi fase dell'iter procedurale, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle agevolazioni. 16. Disposizioni applicabili ai programmi di investimento da realizzare nell'ambito dei settori della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. 16.1 La concessione delle agevolazioni nei settori della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è subordinata al rispetto di talune disposizioni, limitazioni e divieti derivanti dalla normativa comunitaria (Regolamento CE n.1257/1999 e "Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo" (2000/C 28/02). 16.2 Con riferimento alle attività ed agli investimenti ammissibili gli specifici divieti e i limiti sono quelli individuati dalle Regioni e Province Autonome nell'ambito dei Programmi operativi regionali (POR) e nei relativi complementi di programmazione, per le Regioni del Mezzogiorno, o nei Piani di sviluppo rurale (PSR), per tutte le altre Regioni; su tale argomento si rinvia a quanto precisato al precedente punto 2.1. 16.3 Con riferimento ai soggetti beneficiari degli aiuti: - nel settore della produzione primaria, nonchè in quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le imprese sono obbligate a ri- 16.4 Con riferimento alle spese ammissibili: - il costo del rilevamento relativo all'acquisto di attività preesistente, come indicato anche al punto 4.1, non è agevolabile qualora il programma di investimenti sia riferito allo svolgimento di un'attività rientrante nel settore della produzione agricola primaria; - nell'ambito di programmi relativi al medesimo settore della produzione agricola primaria, l'acquisto di brevetti è consentito fino ad un massimo del 12% dell'investimento complessivo ammissibile. 16.5 Relativamente alla misura delle agevolazioni concedibili: -nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, i contributi sono concessi secondo le misure in ESN ed ESL, di cui al punto 6.1 e riportate nell'Allegato n. 3 punto 1), previste per i settori diversi da quello della produzione agricola primaria e secondo l'articolazione nelle medesime aree svantaggiate; -nel settore della produzione agricola primaria, i contributi sono calcolati secondo le misure massime espresse in ESL previste dai citati "Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo". Tali misure massime, riportate anche nell'Allegato n. 3 punto 3), sono pari al 50% ESL nelle zone agricole svantaggiate e al 40% ESL nelle altre zone; a tal riguardo si precisa che le zone agricole svantaggiate non coincidono con le aree svantaggiate individuate ai fini della concessione degli aiuti in tutti gli altri settori. Nei casi in cui l'impresa richiedente risponda ai requisiti di "giovane agricoltore" e qualora l'investimento sia effettuato entro cinque anni dall'insediamento, tali misure sono rispettivamente elevate al 55% ESL nelle zone agricole svantaggiate e al 45% ESL nelle altre zone. I criteri per l'ottenimento di dette maggiorazioni sono quelli fissati dal Regolamento CE n.1257/1999 e dagli articoli 1 e 2 della Legge n.441 del 15 dicembre 1998; in base a dette normative, rispondono ai requisiti di "giovane agricoltore" a) le ditte individuali le cui titolari siano in possesso della qualifica di imprenditore agricolo e non abbiano ancora compiuto i quaranta anni di età b) le società semplici, in nome collettivo e cooperative in cui almeno i due terzi dei soci abbiano un'età inferiore ai quaranta anni ed esercitino l'attività agricola, rivestendone la relativa qualifica, a titolo principale o parziale; per le società in accomandita semplice le suddette qualifiche possono essere possedute anche solo dal socio accomandatario, mentre in caso di più soci accomandatari si applica il citato criterio dei due terzi c) le società di capitali aventi per oggetto sociale la conduzione di aziende agricole ove i conferimenti dei giovani agricoltori costituiscano oltre il 50% del capitale sociale e l'organo di amministrazione sia costituito in maggioranza da giovani agricoltori. 16.6 Si rammenta che la regola "de minimis" di cui al punto 6.4 non è applicabile ai settori della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Tale limitazione non riguarda gli investimenti relativi allo svolgimento di attività di agriturismo (codice 55.23.5, lettera H, della classificazione ISTAT 91) da parte di imprese agricole. A tal proposito si chiarisce, inoltre, che: |
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